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STATUTO DELL’ENTE BILATERALE REGIONE VENETO

DEL SETTORE VIGILANZA PRIVATA

(E.Bi.Ve.V.)

 

Art. 1 Costituzione

Conformemente a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, è costituito l’Ente Bilaterale Regionale.

Sono soci fondatori:

ASSIV, ASSVIGILANZA, UNIV e FEDERLAVORO per la parte imprenditoriale, e le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, dall’altra.

Art. 2 – Scopo e finalità

L’Ente Bilaterale Regionale, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Esso si propone di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti ed avrà i seguenti scopi:

a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore vigilanza, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione nel territorio;

b) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;

c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

d) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;

e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;

f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati al 2° livello di contrattazione, per l’inoltro all’Ente Bilaterale Nazionale;

g) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della vigilanza;

h) promuovere lo sviluppo, anche attraverso sportelli dedicati e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;

i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Regionale stesso;

j) elaborare e proporre alle Istituzioni competenti in materia di vigilanza (Prefettura, Questura, Dir. Reg.le del Lavoro ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore;

k) avere un ruolo attivo a livello locale quale interlocutore ufficiale delle istituzioni competenti in materia di vigilanza privata affinché siano assunte iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento nel complesso;

l) fungere da segreteria per le Commissioni Paritetiche Regionali e per l’O.P.T. previste dal CCNL Vigilanza;

m) programmare ed organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;

n) elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni opportune per la loro pratica attuazione;

o) asseverare l’applicazione della contrattazione collettiva ai fini del rilascio, da parte dell’Ebinvip, della certificazione liberatoria prevista dal CCNL;

p) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato;

q) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi e istituzioni che finanziano la formazione;

r) assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi. Previa presentazione del verbale di accordo di validazione del piano/progetto formativo sottoscritto dalle parti sociali, rilasciare il relativo certificato di assistenza, dopo esame e consenso del Comitato esecutivo. L’assistenza e la certificazione è riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2 del presente CCNL;

s) monitorare, attraverso apposita commissione, i contratti a tempo determinato secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Art. 3 – Sede

L’Ente ha sede in Mestre (VE) Via P.  Bembo n. 2/i

Art. 4 – Durata

La durata dell’Ente è illimitata.

Art. 5 – Soci

Sono soci ordinari e beneficiari dell’Ente i soci fondatori di cui all’art. 1 del presente Statuto.

Sono, inoltre, soci beneficiari gli Istituti di Vigilanza ed i lavoratori da essi dipendenti, in regola con quanto previsto dal successivo articolo 14 del presente statuto.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell’Ente Bilaterale Regionale:

  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato Esecutivo;
  • Presidente e Vice Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

La funzione di componente degli Organi statutari di cui sopra, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza dal Comitato Esecutivo il Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l’elezione del sostituto.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri, nominati dai soci fondatori, dei quali sei su designazione delle Associazioni ASSIV, ASSVIGILANZA, UNIV e FEDERLAVORO e sei su designazione delle Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS. La durata in carica è fissata in quattro anni ed il rinnovo delle cariche dopo l’approvazione del bilancio del quarto esercizio.

La prima riunione del Consiglio Direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Regionale, nel rispetto della bilateralità e dell’alternanza delle cariche, nonché i componenti il Comitato Esecutivo, secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

  • fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull’attività programmata e su quelle svolte allegate al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
  • approva, su proposta del Comitato Esecutivo, il programma, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  • approva il regolamento dell’Ente Bilaterale Regionale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 giorni prima della riunione, ovvero con messaggio a mezzo e-mail, telegrafo e telefax, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un rappresentante per ognuno dei soci fondatori presenti nel Consiglio Direttivo direttamente o a mezzo delega formale. Le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti (50% + 1) ad eccezione della elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato Esecutivo che vanno assunte all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo nomina ad ogni riunione un segretario.

 

N.B. Il Numero dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere pari al doppio + uno dei componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 8 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è espresso dal Consiglio Direttivo ed è composto da 6 membri effettivi eletti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell’Ente.

Dei 6 membri effettivi fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente.

Sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo coordina l’attività dell’Ente, assicura l’attuazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti.

Il Comitato Esecutivo inoltre:

a) elabora e propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo dell’attività istituzionale dell’Ente, le relazioni annuali sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno successivo;

b) predispone il Regolamento dell’Ente;

c) definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative in materia di formazione professionale, di cui all’art. 2 del presente Statuto;

d) indirizza e coordina la gestione dell’Ente e provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione;

f) può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all’ordinaria gestione di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo;

g) gestisce le quote del Contributo di Assistenza Contrattuale di competenza;

h) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato.

Art. 9 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Ente.

Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alternativamente tra i propri membri di designazione delle Associazioni Imprenditoriali e quelli di designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.La firma sulle comunicazioni e sugli atti amministrativi è congiunta.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Comitato Direttivo sarà composto da due membri effettivi così designati: 1 (uno) scelto tra i delegati di parte datoriale, 1 (uno) tra i delegati dei soci di parte sindacale, e il Presidente del Collegio scelto, di comune accordo, nella parte sociale che non esprime il Presidente dell’Ente.

Competerà al Consiglio Direttivo la nomina dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo avrà il compito di seguire l’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo allo stesso, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio.

Art. 11 – Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali dell’Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell’Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Nazionale di Lavoro della Vigilanza e suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Art. 12 – Esercizio Sociale

L’Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente entro il 31 dicembre, il conto consuntivo entro il 30 aprile.

Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell’esercizio. Copia degli stessi sarà inviata all’Ente bilaterale nazionale entro 30 giorni dall’approvazione.

Art. 13 – Scioglimento – Cessazione

In caso di scioglimento dell’Ente Bilaterale Regionale e, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell’Ente Bilaterale Regionale.

Art. 14 – Finanziamento

L’Ente Bilaterale Regionale è finanziato mediante riscossione della quota del Contributo di Assistenza Contrattuale di competenza e devoluta dall’Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 15 – Regolamento

Per l’attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo.

L’approvazione dovrà avvenire all’unanimità.

Art. 16 – Disposizioni finali

I soci fondatori possono modificare all’unanimità il presente Statuto, presentandolo per la ratifica al Comitato di Vigilanza Nazionale. Gli scopi dell’Ente potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite dalle parti stipulanti il CCNL della Vigilanza Privata.

Art. 17 – Controversie

Lo Statuto ed il Regolamento dell’Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Venezia.

Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci potrà essere demandata al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori scelti tra gli iscritti all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati. Il Collegio arbitrale deciderà con poteri di amichevole composizione, secondo equità e con giudizio inappellabile.

Art. 18 – Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.